Gallazzi sotto Sercop: respinto il ricorso
3 Gennaio 2025 | Inserito da Ombretta T. Rinieri under Bianca, Cronaca, Giudiziaria, Locale, Politica, Sanitaria, Sociale |
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Il Tar dà ragione alla Giunta Nuvoli e giudica inammissibile l’azione dell’opposizione – In una nota la soddisfazione del sindaco. Mentre da Fratelli d’Italia si annuncia un possibile ricorso al Consiglio di Stato in accordo con le altre forze di minoranza
ARESE – Il 23 dicembre scorso è stata pubblicata la sentenza con cui il Tar Lombardia il 5 dicembre 2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso dei consiglieri comunali d’opposizione Massimo Cormanni, Roberta Pinuccia Tellini e Andrea Miragoli contro il Comune di Arese per l’annullamento della delibera consiliare del 19 dicembre 2023 con cui la giunta Nuvoli ha conferito la gestione della rsa “Gallazzi Vismara” a Sercop per il periodo 1° luglio 2024-31 luglio 2027. In sostanza, il Collegio giudicante ha accolto le motivazioni degli avvocati dell’Amministrazione.
A interessare il Tar della questione, è stato il 10 aprile 2024 il Comune di Arese chiedendo la trasposizione al tribunale amministrativo del ricorso straordinario che Cormanni, Tellini e Miragoli avevano presentato al Capo dello Stato con le motivazioni che i revisori dei conti della rsa avevano subordinato il proprio parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo con i sindacati per il trasferimento dei dipendenti della Gallazzi Vismara sotto Sercop e all’adeguamento e aggiornamento del canone d’affitto annuale della struttura di via Matteotti fermo all’importo iniziale di 92.395 euro.
Secondo l’opposizione i revisori dei conti avrebbero dovuto essere nuovamente interessati rispetto all’entità dell’affitto stimato dagli uffici comunali e al mancato accordo sindacale per un secondo parere tale da mettere i consiglieri comunali nella condizione di dare un voto consapevole.
A sua volta l’Amministrazione comunale ha evidenziato davanti al Tar come l’affidamento della gestione della rsa a Sercop, ossia a un’azienda speciale consortile interamente partecipata dall’ente locale, non avrebbe potuto essere impugnato fuori tempo massimo tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato in quanto strumento non ammesso per l’impugnazione degli atti di affidamento in house e perché non vi erano i presupposti da consentire ai consiglieri comunali l’impugnazione degli atti deliberati dal Consiglio comunale.
“Nel caso di specie – afferma il Tar Lombardia nell’esame delle motivazioni delle parti – la delibera impugnata si riferisce all’affidamento di un servizio pubblico locale a favore di un’azienda speciale partecipata al 100% da enti pubblici, in tutto assimilabile a un affidamento in house e, dunque, rientrante nell’ambito della materia della contrattualistica pubblica… servizi pubblici, specie di così sensibile rilevanza…non possono essere messi in discussione con azioni giudiziarie intervenute oltre gli stretti termini previsti dalla legge, le quali, ove vittoriose, potrebbero avere come risultato, a prescindere dalle finalità concrete che le sorreggono, il travolgimento dell’affidamento del servizio già disposto dall’amministrazione. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici (….) sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tar competente e nel termine breve di trenta giorni”.
“Il ricorso straordinario al Capo dello Stato – continua il Tar – è un rimedio non previsto nell’ambito delle procedure di affidamento di servizi pubblici…”.
Sul voto consapevole, il Tar ha stabilito come in linea generale l’impugnazione da parte di singoli consiglieri sia ammissibile solo qualora si verifichino atti a compromettere un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere in quanto tale e non per qualsivoglia violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione.
Alla pubblicazione della sentenza il sindaco Luca Nuvoli ha emesso una nota con cui la giunta si dichiara soddisfatta della “bontà degli atti posti in essere dalla struttura comunale” mentre “ogni altra questione sull’opportunità dell’affidamento rimane una questione politica”.
A sua volta dall’opposizione Fratelli d’Italia, che tale decisione politica non condivide, ha emesso un comunicato stampa dove afferma che la sentenza del Tar non entra nel merito della decisione del comune e che pertanto insieme alle altre forze di minoranza valuterà il ricorso al Consiglio di Stato.
“Quel che è certo – scrive il direttivo del partito della Meloni – è che proseguiremo la nostra battaglia politica contro un carrozzone che gestisce molto male i servizi e crea gravi disagi ai nostri anziani per colpa di una decisione settaria ed irragionevole della giunta e della maggioranza…. se sul piano amministrativo dobbiamo prendere atto di questa battuta d’ arresto, sul piano politico la dialettica continuerà su questa ed altre questioni. La scelta dell’attuale maggioranza è contestabile anche sul piano giuridico visto che un lascito del genere (delle famiglie Gallazzi e Vismara, ndr) è stato subordinato a scopi ben precisi che vincolano, anche a livello morale, tutte le compagini amministrative indipendentemente dal colore politico”. Ombretta T. Rinieri
Articolo pubblicato su “Il Notiziario2 del 3 gennaio 2025 a pag. 58
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