Sars-Cov-2. Crescono i contagi. Il governo Conte decide nuove restrizioni per la Lombardia e 14 Province
8 Marzo 2020 | Inserito da Ombretta T. Rinieri under Allarmi, Commercio, Cronaca, Inchieste, Nazionale, Politica, Religione, Sanitaria, sars-cov-2, sars-cov-2, Scuola, Sociale |
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ROMA – Considerato l’incremento dei casi di Covid-19 in tutta Italia, il governo Conte ha emesso l’8 marzo un decreto legislativo con cui individua ulteriori misure di contenimento a carattere nazionale e per una uniformità della profilassi in Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Il decreto vieta ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori individuati e al loro interno, salvo in caso di esigenze lavorative o necessità come quelli per motivi di salute e raccomanda alle persone con infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C di contattare il medico e di restare a casa limitando al massimo i contatti sociali e, a coloro che sono in quarantena perché risultati positivi al virus, vieta in assoluto di muoversi dalla propria abitazione.
Sospesi: 1) tutti gli eventi e manifestazioni in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico; 2) i servizi educativi per l’infanzia e le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore; 3) le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; 4) i concorsi , gli esami di stato e di idoneità; 5) i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a livello regionale; 6) le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura e chiusi nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita, i negozi al loro interno e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di un metro.
L’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Consentite: 1) le attivita’ di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sospensione dell’attivita’ in caso di violazione; 2) le attivita’ commerciali diverse da quelle della ristorazione a condizione che il gestore garantisca un accesso che eviti gli assembramenti di persone i n considerazione delle dimensioni e caratteristiche dei locali aperti al pubblico e sempre nel rispetto del distanziamento di un metro fra i visitatori.
Ombretta T. Rinieri