Puliti i muri imbrattati della scuola “Manzoni-Olivetti”
7 Febbraio 2018 | Inserito da Ombretta T. Rinieri under Arte, Cronaca, Cultura, Edilizia, Locale, Politica, Scuola, Sociale, Spazio giovani |
Commenti disabilitati
|
RHO – (o.t.r.) – Terminatala nella nei giorni scorsi la pulizia delle pareti esterne della scuola Manzoni–Olivetti in via Pomé e via Martiri della Libertà dai graffiti. I lavori sono stati portati a termine dalla società Aser che già in passato aveva provveduto alla cancellazione dei graffiti.
In una nota stampa l’assessore alla scuola e istruzione, cultura ed eventi Valentina Giro ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione rhodense nella valorizzazione della street art attraverso la manifestazione “Lasciamo il segno”.
“Non si può invece parlare di arte l’imbrattamento dei muri con scritte e disegni – ha voluto precisare Giro – realizzati con l’intento di deturpare edifici pubblici e privati cui fanno seguito i costi per ripulirli pagati da tutta la collettività”.
A tutela del decoro architettonico privato e pubblico interviene il codice penale che all’articolo 639 punisce l’imbrattamento di cose altrui, tra cui muri, autobus, vagoni di treni e tram la reclusione da uno a sei mesi o la multa da trecento a mille euro. Pene, che in caso di cose d’interesse storico o artistico salgono con la reclusione da tre mesi a un anno e da mille a tremila euro di multa. Le pene sono comminate d’ufficio indipendentemente dalle denunce dei diretti interessati.
Siccome l’illecito penale è punito con la reclusione inferiore ai 5 anni il colpevole può chiedere il “perdono” e l’archiviazione per tenuità del fatto (salvo il caso di recidiva, nel qual caso la multa può arrivare a 10mila euro e la reclusione fino a due anni). Resta la fedina penale sporca e l’obbligo di risarcire il danno.
Il decreto legge sulla sicurezza urbana (testo coordinato 20/02/2017 n° 14, G.U. 20/02/2017) ha inserito un aggiornamento nelle misure contro il deturpamento e l’imbrattamento di immobili pubblici o mezzi di trasporto: in caso di condanna per questo reato il giudice potrà subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino e alla ripulitura dei luoghi oppure, se ciò non è possibile, al pagamento o rimborso delle spese relative, o ancora, se il condannato non si oppone, al lavoro di pubblica utilità.