Misure antismog. Ordinanza su Arese
18 Gennaio 2018 | Inserito da Ombretta T. Rinieri under Allarmi, Ambiente, Area Metropolitana, Cancerogeni, Cronaca, Inquinamento, Locale, Nazionale, Politica, Trasporti, Viabillità |
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ARESE – L’amministrazione ha emesso l’ordinanza per il rispetto fino al 31 marzo 2018 delle norme regionali 24/2006 per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente. Le cosiddette “Misure antismog” per la qualità dell’aria rientrano nel Pria (piano regionale degli interventi per la qualità) e del programma del Bacino Padano.
DIVIETI
E’ vietato circolare su tutta la rete stradale cittadina dal lunedì al venerdì, negli orari dalle 7.30 alle 19.30, per i veicoli a benzina Euro 0, diesel Euro0, Euro1 ed Euro2, motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1, mentre è totale il divieto di circolazione per quest’ultima categoria Euro 0. Inoltre autobus e veicoli merci dovranno spegnere il motore ai capolinea e nelle fasi di scarico/carico merci.
In base alla normativa, in caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 mg/m3 di pm10, per quattro giorni consecutivi i veicoli a benzina e diesel sopra elencati non potranno circolare in tutti i giorni della settimana, compreso sabato, domenica e festività infrasettimanali tra le 08:30 e le 18:30, mentre nella stressa fascia oraria il divieto di circolazione si estende anche alle auto diesel private Euro 3 ed Euro 4.
Nel caso di superamento dei limiti di smog, il divieto di circolazione tra le 8.30 e le 12.30 si estende ai veicoli Euro 3 destinati al trasporto di cose.
In ambito civile, le norme vietano in presenza di riscaldamento alternativo, l’utilizzo di camini e stufe a legna che non rispettino la classe 3 dell’allegato 2 della Dgr n. X/5656 2016, le combustioni all’aperto quali falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a esclusione di quelle legate a manifestazioni di carattere socio culturali che valorizzano le tradizioni locali. Nelle abitazioni e nei negozi il riscaldamento dovrà essere limitato ai 19° (con tolleranza di 2°C) ed è divieto di spandimento dei liquami zootecnici.
Qualora l’inquinamento del pm10 della soglia giornaliera di 50 mg/m3 dovesse superare i dieci giorni consecutivi la circolazione stradale sarà interdetta a tutti i veicoli destinati al trasporto di cose Euro 3 dalle 08.30 alle 18:30, a quelli Euro 4 dalle 08.30 alle 12:30. E vi è il divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso. In ambito civile i divieti sono estesi a camini e stufea a legna Euro 4.
Le giornate di controllo di primo livello del superamento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di pm 10 sono il lunedì e il giovedì sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee di primo livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
Le misure temporanee di secondo livello si attivano invece dopo il decimo giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione pm10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì sui dieci giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l’analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti quali per esempio la pioggia, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.
Il rientro da un livello di criticità avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti e se si verificano due giorni consecutivi di concentrazione al di sotto del valore limite di 50 μg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro dal livello di criticità ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.
DEROGHE
Le deroghe ai divieti sono concessi ai veicoli elettrici leggeri da città, ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri, i veicoli gpl, gasolio con efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, storici e a quelli con più di vent’anni dotati Flap (art. 215 decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ossia regolamento nuovo codice della strada).
La deroga è applicata anche ai motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale, disabili, autovetture targate CD e CC, veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa); ai veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli eq delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa; alle macchine agricole, ai veicoli postali, di medici e veterinari in visita domiciliare urgente, per il trasporto di persone in terapie per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc), agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, di sacerdoti e dei ministri del culto, di operatori dell’informazione compresi gli edicolanti, car pooling (almeno tre persone), ai veicoli delle autoscuole, ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
SANZIONI
Fino al 31 marzo 2018 e dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019 è disposto il divieto di utilizzo di camini aperti , camini chiusi e stufe a legna con un rendimento inferiore al 63% il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio. In caso di inosservanza dell’ordinanza le sanzioni vanno da 500 a 5mila euro
Per l’inosservanza delle precedenti disposizioni in tema di circolazione stradale e di combustione civile le sanzioni pecuniarie vanno da 75 euro a 450 con pagamento in misura ridotta a 150.
Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria per la quale non sarà più possibile la riduzione del 30 per cento è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
Per verificare, giorno per giorno, gli aggiornamenti sulla qualità dell’aria è possibile consultare il sito di ARPA Lombardia.
O.T.R.