Convertito nella legge 71 il ddl che assegna poteri speciali al commissario Expo
24 Giugno 2013 | Inserito da Ombretta T. Rinieri under Ambiente, Area Metropolitana, Bianca, Cronaca, Expo, Nazionale, Politica, Territorio |
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ROMA – E’ stato convertito nella legge 71 il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.97 del 26 aprile 2013) per le disposizioni urgenti necessarie alla realizzazione degli interventi di Expo 2015. Nella stessa legge anche le disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo nonché il trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del Cipe. (13G00117) (GU Serie Generale n.147 del 25-6-2013). Il provvedimento entra in vigore il 26 giugno 2013.
Di seguito l’articolo 5 della legge 71 riguardante i poteri speciali al commissario Expo:
All'articolo 5: al comma 1, alinea, dopo le parole: «22 ottobre 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni,»; al comma 1, lettera a): al capoverso 2, dopo le parole: «governance della Societa'» sono inserite le seguenti: «Expo 2015 S.p.A.», le parole: «Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314» e le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono soppresse; dopo il capoverso 2 sono inseriti i seguenti: «2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. 2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, cosi' come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresi' pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita' emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonche' la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015»; al capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «le specifiche funzioni» sono inserite le seguenti: «in relazione a determinate opere e attivita' nonche' per le funzioni» e le parole: «delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei delegati puo' essere scelto anche nel ruolo dei prefetti»; al capoverso 2-ter, le parole: «si adopera» sono sostituite dalle seguenti: «esercita tutte le attivita' necessarie»; al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonche' piazzali, e' consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; al terzo periodo, le parole: «Tali disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera» e il punto 1 e' sostituito dal seguente: «1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino»; al comma 1, lettera d), le parole: «380d) agli edifici temporanei» sono sostituite dalle seguenti: «380; agli edifici temporanei» e dopo le parole: «del 5 dicembre 1997» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997»; al comma 1, lettera g), al primo periodo, dopo le parole: «la regione Lombardia,» sono inserite le seguenti: «la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano,» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Il Commissario» e' inserita la seguente: «unico»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La Societa' Expo 2015 S.p.A. puo' stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalita' della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine puo' essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust Fund) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della Societa', secondo le modalita' previste nel medesimo Protocollo. 1-ter. In relazione alla specificita' dell'attivita' operativa, a valere sulle risorse della contabilita' speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, puo' essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attivita' e' disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. 1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attivita' svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A». Fonte