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Mediazione obbligatoria: dettagli

Parte la mediazione obbligatoria nel processo civile. Il governo Letta ha inserito la mediazione obbligatoria all’interno del “decreto del fare”. Modificando il decreto legislativo 28/2010 sul quale era intervenuta la Corte Costituzionale.

In particolare si dovrà ricorrere alla mediazione  per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Esenti dalla mediazione nelle materie obbligatorie solo le azioni inibitorie delle associazioni di consumatori e le class actions , mentre  in materia bancaria e finanziaria, le parti potranno ricorrere  all’arbitrato Consob o all’Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia. La mediazione non si applicherà infine ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (articolo 696-bis c.p.c.).

Fissato in trenta giorni e non più in quindici il primo incontro con il mediatore che dovrà subito verificare con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. Il termine  per concluderla è stato abbreviato da quattro a tre mesi.

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