Cassazione: sentenza a tutela dell’informazione
5 Agosto 2010 | Inserito da Ombretta T. Rinieri under Informazione |
Il giornalismo d’inchiesta deve essere più tutelato delle altre notizie e godere di maggiore libertà. I criteri di attendibilità della fonte possono essere meno rigorosi o comunque subire una applicazione diversa. A stabilirlo la terza sezione della Cassazione presieduta da Mario Rosario Morelli, che si è pronunciata su un’inchiesta giornalistica de “Il Tempo” del 1998. La decisione dei giudici si deve al fatto che il giornalismo d’inchiesta è stato riconosciuto come “l’espressione più alta e nobile dell’attività di informazione”. Un verdetto molto significativo in un momento in cui impazza il dibattito sul disegno di legge sulle intercettazioni e in cui si discute fin dove si può spingere la notizia e dove si deve arrestare di fronte alla privacy delle persone. Con questa sentenza il giudice estensore Bruno Spagna Musso, ha riaffermato come “insopprimibile e fondamentale” il diritto alla libertà di informazione e di critica e ha voluto dare una tutela ancor più ampia per articoli e servizi dove “l’acquisizione della notizia avviene autonomamente, direttamente e attivamente da parte del professionista e non mediata da fonti esterne mediante la ricezione passiva delle informazioni”. Il motivo del contendere era una inchiesta portata avanti nel 1998 dal quotidiano romano “Il Tempo” su alcuni laboratori d’analisi della capitale. I cronisti avevano chiesto di analizzare, spacciandoli per urina, contenitori sterili contenenti alcuni litri di tè. Dopo alcuni giorni avevano ottenuto referti “secondo i quali – evidenzia la Cassazione – nessun dubbio sussisteva circa la possibilità che il liquido esaminato fosse urina”. Il caso di malasanità era finito sulle pagine del giornale con diversi articoli che avevano generato una grande attenzione mediatica. Giornale e giornalisti erano stati citati in giudizio da uno dei centri incriminati, che si era ritenuto diffamato dagli articoli. In primo grado la domanda era stata accolta con riferimento a un solo articolo, ma in appello la sentenza era stata riformata e la domanda del laboratorio respinta escludendo qualsiasi responsabilità a carico dei giornalisti. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 16236, depositata il 6 maggio 2010. “È evidente che nel giornalismo d’inchiesta viene meno l’esigenza di valutare l’attendibilità e la veridicità della notizia – scrive il giudice estensore Bruno Spagna Musso in un passaggio della sentenza -, dovendosi ispirare il giornalista, nell’attingere l’informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale”. Per tornare al dibattito su informazione di interesse sociale e diritto alla riservatezza, la Corte di Cassazione privilegia chiaramente l’attività di informazione che appare ai giudici “chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite”. Allo stesso modo, si legge ancora nella sentenza, “rientra nel legittimo esercizio del diritto di cronaca definire scandalosi e sconcertanti i risultati dell’inchiesta svolta, finalizzata a correttamente e compiutamente informare la pubblica opinione mediante l’uso di un linguaggio ritenuto non oltraggioso ma in linea con i fatti narrati”.
da ‘Informa’ L’Agenda del Giornalista 27 luglio 2010